Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato modifica degli allegati 2, 8, 14, 14a e 33 dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).
Il 3 marzo 2025, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato agli allegati 2, 8, 14, 14a e 33 dell'ordinanza e pubblicato gli adeguamenti sul suo sito Internet. Le modifiche entreranno in vigore oggi il 4 marzo 2025, eccezionale alle ore 22.00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono attuare i divieti, procedere al blocco dei valori patrimoniali delle persone sanzionate e annunciare le relazioni d'affari interessate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari, in caso di sospetti, dallo svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di dissiparli, dal darne senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 LRD.