Offerta in Germania di fondi svizzeri in valori mobiliari

Nei casi in uscita (outgoing) sono compresi i fondi svizzeri in valori mobiliari offerti in Germania o a partire dalla Germania sulla base della procedura di notifica semplificata.
La procedura di notifica può essere utilizzata solo per fondi in valori mobiliari di cui:
  • la direzione del fondo/SICAV non delega le decisioni di investimento né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possono collidere con quelli della direzione del fondo/SICAV o degli investitori (art. 31 cpv. 5 LICol);
  • la FINMA ha verificato la conformità legale delle disposizioni contenute nel contratto del fondo/regolamento di investimento (valido per i contratti del fondo/i regolamenti di investimento o le modifiche agli stessi approvati dalla FINMA dopo il 1° marzo 2013, cfr. art. 35cpv. 3, art. 41 cpv. 2ter e art. 62OICol). 
Qualora i documenti del fondo summenzionati non soddisfino temporaneamente uno o entrambi i requisiti, la direzione del fondo/SICAV ha comunque la possibilità di depositare presso la FINMA un'istanza di approvazione del contratto del fondo o del regolamento d'investimento oppure di approvazione delle modifiche necessarie a tali documenti. Tramite l’istanza si richiede alla FINMA di verificare la conformità legale di tutte le disposizioni contenute dei documenti.

 

Se la direzione di un fondo intende offrire in Germania le quote di un fondo in valori mobiliari che gestisce, deve inviare la relativa notifica alla FINMA tramite e-mail (effektenfonds-deutschland@finma.ch). Devono essere allegati all'email sia la lettera di notifica che i documenti determinanti del fondo in lingua tedesca. Le prescrizioni sostanziali e formali per questa procedura sono state sintetizzate dalla BaFin nella nota informativa «Merkblatt (2013) zum Vertrieb von Anteilen an EU-OGAW in der Bundesrepublik Deutschland gemäss § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)» («Nota informativa BaFin») (DE).

 

La notifica deve avvenire tramite lettera, seguendo il modello fornito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 584/2010 (cfr. anche nota informativa BaFin). La FINMA invia le notifiche complete di tutta la documentazione alla BaFin tramite e-mail e ne dà comunicazione alla direzione del fondo. A partire dalla data in cui la FINMA ha effettuato l’invio, la direzione del fondo è autorizzata a offrire in Germania le quote del relativo fondo in valori mobiliari.
 
Eventuali modifiche o aggiornamenti ai documenti di fondi svizzeri in valori mobiliari offerti in Germania devono essere comunicati tramite e-mail dalla direzione del fondo/SICAV direttamente alla BaFin.

Informazioni

Si rimanda alla Guida pratica alla distribuzione in Germania di quote di fondi in valori mobiliari di diritto svizzero (procedura di notifica) (DE, FR)
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