Leggi federali e ordinanze del Consiglio federale
All’art. 164 cpv. 1 la Costituzione prevede che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto siano emanate sotto forma di legge federale. Il potere legislativo è prerogativa del Parlamento. Ai sensi dell’art. 182 cpv. 1 della Costituzione federale, il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. Ai fini della regolamentazione e della vigilanza sui mercati finanziari, la Confederazione ha emanato la
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) oltre a varie leggi in materia di mercati finanziari.Ordinanze FINMA
La FINMA emana ordinanze per disciplinare dettagli tecnici o fattispecie particolarmente dinamiche, unicamente a condizione che il legislatore le abbia esplicitamente conferito il potere legislativo. Le ordinanze della FINMA di cui all’art. 7 cpv. 1
lett. a LFINMA impongono obblighi, conferiscono diritti oppure definiscono competenze per quanto riguarda gli assoggettati alla vigilanza. Prima di emanare un’ordinanza, la FINMA svolge
un'indagine conoscitiva.
Circolari FINMA
Mediante le
Circolari FINMA la FINMA sancisce la propria prassi di vigilanza nell’ottica di garantire un’applicazione omogenea e corretta della legislazione sui mercati finanziari. Le circolari non sono strumenti legislativi e pertanto non necessitano di un fondamento esplicito sancito da una legge formale, tuttavia devono essere riconducibili ad atti normativi sovraordinati.
Ulteriori informazioni sui progetti normativi nell’ambito dei mercati finanziari sono disponibili sul sito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).