Molti problemi si risolvono con un colloquio. Ogni reclamo dovrebbe essere rivolto in un primo momento direttamente alla banca.
Se il colloquio non ha dato i risultati sperati, ha a disposizione le seguenti opzioni:
rivolgersi all’Ombudsman delle banche
rivolgersi alla FINMA. Riassuma i fatti verificatisi fino a questo momento. Esponga il problema con precisione. Se dispone di una presa di posizione della banca, la alleghi. Invii queste informazioni alla FINMA.
Ci accertiamo che la banca abbia rispettato le leggi sui mercati finanziari e, in caso contrario, adottiamo provvedimenti affinché in futuro la banca si comporti correttamente.
Non sussiste un diritto d’informazione circa la valutazione del reclamo da Lei presentato alla FINMA, pertanto non possiamo metterla al corrente delle nostre valutazioni o dei provvedimenti adottati. Il ricorso all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere i diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
I reclami possono mettere in luce il comportamento scorretto delle banche. Al fine di garantire l’irreprensibilità delle banche, siamo grati per le segnalazioni ricevute. Se sussistono sospetti di un comportamento sistematicamente scorretto da parte di una banca, noi ci attiviamo.
Si rivolga all’Ombudsman delle banche. L’Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e mediazione neutrale e gratuito. Si occupa di reclami concreti sporti dai clienti nei confronti delle banche con sede in Svizzera. In caso di problemi non risolvibili in tal modo, è possibile adire le vie del diritto civile (tribunali ordinari).
La FINMA non può decidere in merito alle rivendicazioni di singoli clienti sostituendosi ai tribunali civili. La ragione è insita nel mandato che la legge conferisce alla FINMA, secondo cui quest’ultima è tenuta a svolgere i propri compiti a salvaguardia dell’interesse della collettività dei clienti e non di singoli privati.
Se la banca fallisse, sarebbero considerati privilegiati i depositi a Suo nome fino a un importo massimo di CHF 100 000 per ogni singolo cliente. Ciò significa che la banca dovrà corrisponderle immediatamente i depositi fino a concorrenza di tale importo. Qualora la banca non disponesse di liquidità sufficiente, per le succursali svizzere subentrerebbe la Garanzia dei depositi (cfr. la rispettiva scheda informativa). Successivamente alla richiesta della FINMA, la Garanzia dei depositi mette a disposizione entro 20 giorni lavorativi il rispettivo importo da corrispondere.
In tal caso i valori in deposito (azioni, quote di fondi o altri titoli) possono essere completamente scorporati, a differenza dei depositi, e consegnati al cliente. Questa disposizione si applica a tutti i valori in deposito e a tutti i metalli preziosi fisicamente custoditi presso la banca.
Molti problemi si risolvono contattando direttamente l’impresa di assicurazione, per questo Le consigliamo di rivolgersi alla direzione della compagnia.
In tal caso La invitiamo a esporci i fatti per iscritto, in modo chiaro e trasparente, compilando l'apposito modulo di notifica. Alleghi le copie delle polizze. Accluda anche la presa di posizione scritta dell’impresa di assicurazione, se Le è già pervenuta.
Ai sensi della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), la FINMA protegge gli assicurati contro gli abusi delle imprese di assicurazione. Sulle controversie di diritto privato tra impresa di assicurazione e assicurato decidono invece i tribunali.
Non è sempre facile operare una distinzione tra una controversia di diritto privato e un presunto abuso. Per abuso si intendono gli svantaggi subiti da assicurati o aventi diritto che si ripetono o che potrebbero riguardare un’ampia cerchia di persone. Anche una disparità di trattamento rilevante, da parte di un’assicurazione, che non sia giustificabile dal punto di vista giuridico o attuariale è considerato un abuso.
Se sospetta un abuso, la FINMA esegue degli accertamenti. Se l’abuso è reale, adotta dei provvedimenti.
No. A fronte di richieste individuali o reclami presentati non è possibile entrare nel merito degli accertamenti della FINMA. Il ricorso all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
La FINMA ha il compito di procedere contro gli abusi in ambito assicurativo, pertanto siamo interessati alle Sue segnalazioni.
Per le controversie di diritto privato, gli assicurati possono rivolgersi ai seguenti organi:
in caso di problemi con la Sua cassa malati o con l’assicurazione malattie complementare può rivolgersi all’Ombudsman dell’assicurazione malattie.
Il Codice di diritto processuale svizzero prevede inoltre un procedimento giudiziario semplificato in caso di controversie con le assicurazioni complementari. Per le procedure di conciliazione e decisionali il tribunale non fattura alcuna spesa. In caso di malafede o temerarietà processuali possono invece essere addossate spese processuali. In tali procedure possono essere messe in conto spese ripetibili.
Gli assicurati che hanno stipulato un contratto assicurativo con un’impresa di assicurazione aderente alla Fondazione "Ombudsman dell’Assicurazione privata e della Suva" possono rivolgersi all’Ombudsman dell’Assicurazione privata.
La FINMA è tenuta per legge a verificare gratuitamente, su richiesta del cliente, la correttezza dei valori di conversione e di riscatto stabiliti dall’assicuratore. Nella fattispecie viene esaminato se i valori siano stati determinati correttamente in base ai metodi approvati dalla FINMA.
Per procedere in tal senso è necessario che il cliente dell’impresa di assicurazione abbia inoltrato a quest’ultima una domanda di conversione o riscatto. In mancanza di tale richiesta di riscatto la FINMA non può effettuare alcun controllo. La procedura di controllo non contempla l’adeguatezza dell’ammontare della partecipazione alle eccedenze o dei costi. Tali questioni di diritto privato sono di esclusiva competenza dei tribunali.
In caso di fallimento di un’impresa di assicurazione, il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire tutti i crediti che scaturiscono dai contratti assicurativi. Le pretese degli assicurati vengono pertanto soddisfatte in via prioritaria rispetto a quelle degli altri creditori. Il patrimonio vincolato che serve a coprire tali pretese deve soddisfare rigorose prescrizioni legislative, per esempio in materia di ripartizione dei rischi, gestione del rischio o categorie d’investimento.
Molti problemi si risolvono contattando direttamente l’impresa di assicurazione, per questo Le consigliamo di rivolgersi alla direzione della compagnia.
Gli organi competenti della vigilanza sulle assicurazioni malattie sono due. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è responsabile dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). La FINMA è competente soltanto per le assicurazioni malattie non obbligatorie, assoggettate alla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA), le cosiddette assicurazioni malattie complementari.
No. Si tratta di contratti di assicurazione diversi, che possono essere sottoscritti indipendentemente l’uno dall’altro.
Lo svantaggio sta nel fatto che, in caso di sinistro, l’assicurato deve chiedersi quale dei due assicuratori paga la fattura. Un vantaggio finanziario può consistere nella libertà di trasferire l’assicurazione di base presso un assicuratore più conveniente.
No. Queste informazioni sono parte integrante del piano di attività dell’assicurazione malattie e in quanto tali costituiscono un segreto commerciale. In ragione del segreto d’ufficio, la FINMA non è autorizzata a fornire informazioni in tal senso. Le società sono libere di decidere in che misura rendere pubblici determinati dati.
Sì, può farlo. Certi assicuratori complementari concedono agevolazioni sull’assicurazione complementare soltanto ai clienti che stipulano presso di loro anche l’assicurazione di base. In caso di soppressione dell’assicurazione di base si potrebbe incorrere anche nell’addebito di commissioni amministrative o premi minimi, in quanto l’onere di gestione della restante assicurazione aumenta in modo proporzionale. Informarsi preventivamente presso l’assicuratore complementare aiuta a fare chiarezza.
Sì, purché tale possibilità sia contemplata dalle Condizioni generali d’assicurazione (CGA), come effettivamente avviene il più delle volte. Prima dell’entrata in vigore, ogni adeguamento dei premi deve essere sottoposto all’esame della FINMA. La FINMA approva o respinge l’adeguamento tariffario in funzione dello stato finanziario (solvibilità) del prodotto malattia complementare.
Dato che spesso la tariffazione delle assicurazioni malattie complementari è scaglionata per fasce di età, il passaggio a una fascia di età superiore potrebbe comportare un aumento del premio. Questo dà diritto a una disdetta.
Lei, in qualità di stipulante, deve essere informato tempestivamente prima dell’entrata in vigore di una nuova tariffa del premio. Qualora non fosse d’accordo, ha il diritto di disdetta. Se Lei non si avvale di tale diritto, la modifica è considerata approvata.
No. La legge vieta espressamente la possibilità di disdire l’assicurazione complementare adducendo tale motivazione.
Praticamente tutti gli assicuratori rinunciano a tale possibilità nelle condizioni di assicurazione, sebbene la legge riconosca il diritto di disdetta a entrambe le parti contraenti. Resta vincolante quanto previsto in tal senso nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA). Lo stipulante ha comunque il diritto di disdetta in caso di sinistro, più precisamente al più tardi al pagamento dell’indennizzo.
In linea di principio no, in quanto in materia di assicurazioni private le modifiche contrattuali necessitano espressamente del consenso di entrambe le parti contraenti. L’assicuratore può tuttavia stabilire nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) che i dettagli relativi ai singoli elementi della copertura assicurativa (terapeuti e metodi riconosciuti, ecc.) siano definiti in un elenco separato, che può essere modificato unilateralmente dall’assicuratore, in particolare per adeguarlo alle nuove scoperte in campo medico o per aggiornare i nominativi dei terapeuti disponibili. Da ciò non consegue alcun diritto di disdetta da parte dell’assicurato.
Le CGA possono inoltre prevedere la facoltà dell’assicuratore stesso di adeguare le CGA contestualmente all’evoluzione della sanità, in particolare se cambia il catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base previsto dalla legge. Come per gli adeguamenti dei premi, in questo caso l’assicurato vanta un diritto di disdetta.
La FINMA vigila affinché l’entità dei premi sia sempre giustificata dall’entità della copertura assicurativa. Gli adeguamenti non devono essere presi a pretesto per intervenire sulla tariffazione.
Gli intermediari assicurativi sono autorizzati a offrire assicurazioni. Si tratta di soggetti che offrono o stipulano contratti di assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altri soggetti.
Gli intermediari assicurativi non sono oggetto di una vigilanza permanente. La FINMA effettua prove a campione per verificare il rispetto dei requisiti legali e interviene quando sussiste un fondato sospetto di violazione delle leggi sui mercati finanziari.
La FINMA gestisce un registro centrale, al quale devono iscriversi gli intermediari che non sono vincolati a uno specifico assicuratore (mediatori e broker). Tale obbligo di registrazione riguarda sia le persone giuridiche che le persone fisiche. Per tutti gli altri intermediari assicurativi (per es. assistenti alla clientela incaricati da compagnie di assicurazione) l’iscrizione al registro è facoltativa. Per poter essere ammessi al registro, tutti gli intermediari assicurativi devono soddisfare requisiti di carattere personale, professionale e finanziario.
La FINMA non può intervenire nelle controversie di diritto privato con un intermediario assicurativo. Ci informi se intende segnalarci un comportamento illecito da parte di intermediari assicurativi. Accettiamo sempre volentieri questo tipo di segnalazioni. Tuttavia, se la FINMA procede contro un intermediario sulla scorta di tali segnalazioni, non può fornire al relativo autore informazioni sullo stato e sull’esito del procedimento. Il ricorso all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere i diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
Sì. In caso di reclamo nei confronti di un investimento collettivo di capitale svizzero e/o dei loro rappresentanti, la FINMA verifica l’eventuale violazione delle leggi applicabili o delle norme deontologiche. Se si tratta di un investimento collettivo di capitale estero, la FINMA non è l’autorità di vigilanza primaria e pertanto può verificare solo in parte se l’investimento collettivo di capitale estero abbia violato o meno il diritto estero.
Se sussiste il sospetto di violazione delle norme del diritto in materia di vigilanza, la FINMA avvia degli accerta-menti. Se il sospetto è confermato, adottiamo i necessari provvedimenti. In caso di investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti in Svizzera, la FINMA non è l’autorità di vigilanza primaria e pertanto può adottare provvedimenti solo entro certi limiti.
No. Non siamo autorizzati a fornire informazioni sulla nostra valutazione del Suo reclamo e in merito agli eventuali provvedimenti adottati dalla FINMA. Il ricorso all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere i diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
La FINMA non può intervenire nelle vertenze individuali e, quindi, prevalentemente di diritto privato tra gli investimenti collettivi di capitale e/o i relativi distributori e l’investitore. In questi casi la competenza è dei tribunali civili.
I gestori patrimoniali che gestiscono il patrimonio del cliente per suo conto e nel quadro di quanto da quest’ultimo disposto, necessitano, in Svizzera, di un'autorizzazione della FINMA.
Chi gestisce portafogli individuali di clienti necessita di un'autorizzazione della FINMA quale gestore patrimoniale. Un organismo di autodisciplina (OA) autorizzato e sorvegliato dalla FINMA esercita poi la vigilanza sui gestori patrimoniali.
Fino alla fine del 2019 i gestori patrimoniali dovevano essere affiliati, in Svizzera, a un organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto o essere autorizzati dalla FINMA in qualità di intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS). In una fase transitoria, i gestori patrimoniali possono proseguire la loro attività purché siano affiliati a un OAD e sottoposti alla sua vigilanza per quanto concerne il rispetto degli obblighi di diligenza in un'ottica di lotta contro il riciclaggio di denaro. Inoltre, entro la fine del 2022 i gestori patrimoniali devono presentare alla FINMA una domanda di autorizzazione.
Chi gestisce i valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza necessita dell'autorizzazione della FINMA quale gestore di patrimoni collettivi. Tali istituti finanziari sottostanno alla vigilanza della FINMA.
La FINMA accerta, se necessario con il coinvolgimento dell'OV, se il gestore patrimoniale ha rispettato le disposizioni legali e, in caso contrario, la FINMA, se necessario con il coinvolgimento dell'OV, adotta provvedimenti affinché in futuro il gestore patrimoniale si comporti correttamente.
No. A fronte di richieste individuali o reclami presentati non è possibile prendere visione degli accertamenti della FINMA. Il ricorso all’Autorità di vigilanza non costituisce uno strumento giuridico formale e di conseguenza non Le consente di far valere i diritti di parte. A tale proposito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
I reclami possono mettere in luce un comportamento scorretto dei gestori patrimoniali. Al fine di garantire l’irreprensibilità dei gestori patrimoniali, siamo grati per le segnalazioni ricevute.
Non possiamo aiutarla nel far valere pretese afferenti al diritto privato, per le quali sono competenti i tribunali civili.
Ci informi. La FINMA analizza fluttuazioni atipiche di valori negoziati in borsa nell’ambito della vigilanza corrente sui mercati. Perdite o guadagni ingenti, un’elevata volatilità di mercato di singoli valori o volumi di scambi elevati danno sempre adito a controlli. Sulla base di un primo accertamento si decide in merito alla procedura da seguire, per esempio se la FINMA debba approfondire i propri accertamenti secondo il diritto in materia di vigilanza ed eventualmente avviare un procedimento.
La FINMA opera anche a stretto contatto con la borsa, che a sua volta sorveglia le attività di negoziazione nell’ambito dell’autodisciplina, approfondisce le situazioni atipiche e ci informa se i casi sono rilevanti ai sensi del diritto in materia di vigilanza.
Se la perdita finanziaria da Lei subita è dovuta a fluttuazioni incomprensibili dei prezzi dei titoli, non possiamo aiutarla. La competenza è dei tribunali ordinari.
Chi esercita un’attività finanziaria necessita nella maggior parte dei casi di un’autorizzazione. Faccia attenzione ai truffatori. Il denaro attira molti soggetti ambigui.
Ci informi se nutre dubbi su un operatore finanziario. Coloro che operano in ambito finanziario senza un’autorizzazione della FINMA non sono sottoposti a controlli sistematici. Le segnalazioni degli investitori sono dunque per noi un importante canale d’informazione. Ci aiutano a proteggere clienti come Lei.
Ogni anno la FINMA esegue decine di accertamenti se ha il sospetto di accettazione illecita di depositi.
A determinate condizioni, la FINMA inserisce in una lista di allerta gli offerenti che non dispongono di un’autorizzazione e per i quali sospetta che operino sul mercato finanziario svizzero senza autorizzazione. Nella maggior parte dei casi, tali offerenti non sono fisicamente presenti in Svizzera, limitandosi a indicare di avervi un ufficio. La FINMA procede in modo diretto contro gli offerenti fisicamente presenti in Svizzera, per esempio nominando incaricati dell’inchiesta.
Gli offerenti riportati nella lista di allerta della FINMA figurano di solito anche nella Lista internazionale di allerta per investitori della IOSCO (International Organization of Securities Commissions), che mette in guardia contro offerenti che operano in modo illegale su scala mondiale. Tuttavia questi elenchi non potranno mai essere esaustivi. Per questo si invita comunque alla cautela nel considerare proposte di carattere finanziario e a orientarsi sempre con estrema precisione nei riguardi dei partner commerciali.
Stia in guardia soprattutto se Le vengono promessi rendimenti insolitamente elevati.
Anche Lei ha una responsabilità personale. La cautela è il miglior modo per tutelarsi da fornitori di servizi finanziari che operano in modo illegale. Nel nostro sito web pubblichiamo un elenco degli schemi di frode comuni. Inoltre mettiamo a disposizione anche un sintetico sul tema dellap rotezione dei clienti":
La FINMA non può sorvegliare gli operatori finanziari non autorizzati in maniera sistematica, capillare e regolare. Per questo l’adozione di misure d’intervento da parte della FINMA è spesso successiva al verificarsi di un danno a carico degli investitori.
Le consigliamo queste dieci misure precauzionali, che potrà adottare prima di instaurare una relazione d’affari con un operatore finanziario.
La FINMA gestisce i seguenti elenchi:
Istituti, persone e prodotti autorizzati (soggetti autorizzati)
Lista di allerta (elenco dei presunti offerenti che operano in modo non autorizzato)
Altri uffici federali impegnati nella lotta contro le truffe in materia di investimenti:
Ufficio federale di polizia (fedpol)
Segnalazioni della Prevenzione Svizzera della Criminalità
Segreteria di Stato dell’economia SECO, consigli ai consumatori
Ha diverse possibilità di mettersi in contatto con noi.
Può contattarci telefonicamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00. In tal modo potrà sapere se una determinata impresa dispone o meno dell’autorizzazione della FINMA. Al telefono Le spieghiamo volentieri anche come contattarci per iscritto.
Intende esercitare personalmente un’attività finanziaria? Vuole sapere se l’attività che sta progettando necessita di un’autorizzazione della FINMA? Anche in questo caso Le spieghiamo la procedura corretta per contattarci per iscritto.
Informazioni di carattere legale non possono essere fornite né per telefono né per iscritto.
Può rivolgersi a noi per iscritto tramite e-mail, posta, fax o mediante l’apposito modulo di notifica oppure di contatto.
questions@finma.ch – potete scrivere a questo indirizzo per domande concernenti i seguenti temi: banche, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari, investimenti collettivi di capitale, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, gestori patrimoniali e istituti che operano in maniera illecita.
Per domande o richieste scritte:
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Laupenstrasse 27
CH – 3003 Berna
Linea diretta della FINMA – Hotline per privati
Telefono: +41 31 327 98 88
Lunedì – venerdì: ore 8.00 – 12.00
Contatto tramite e-mail o fax
E-mail: info@finma.ch
Fax: +41 31 327 91 01
Dal 21 gennaio 2021, i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari non soggetti a vigilanza prudenziale devono essere iscritti in un apposito registro. Il vostro consulente ha già provveduto a registrarsi?
Potete controllare la registrazione del vostro consulente clienti e ricevere delucidazioni sull'obbligo di registrazione presso uno dei tre seguenti servizi di registrazione autorizzati dalla FINMA: