Le modifiche concernenti l’attività con stipulanti professionali ai sensi della LSA e dell’OS rivedute devono contribuire a fare sì che l’intensità della regolamentazione e della vigilanza sia maggiormente in linea con le esigenze di protezione di questi ultimi.
Nel loro caso si può presumere che essi siano in grado, per esempio, di valutare in autonomia la solvibilità e il rischio di controparte dell’impresa di assicurazione e che non necessitino della tutela legislativa sotto forma di patrimonio vincolato di cui all’art. 17 LSA. Le agevolazioni possibili che un’impresa di assicurazione può richiedere al riguardo sono sancite dall’art. 30a LSA e riguardano, tra l’altro, il fondo d’organizzazione, il piano di risanamento e il patrimonio vincolato. La Legge sul contratto di assicurazione (LCA) contiene un elenco delle persone che sono considerate stipulanti professionisti.
Le agevolazioni possibili comportano però diversi obblighi. Pertanto, l’impresa di assicurazione che usufruisce delle agevolazioni previste dalla LSA deve chiarire e documentare lo status degli stipulanti professionisti prima della conclusione del contratto (obbligo di chiarimento e di documentazione). D’altro canto, l’impresa che assicura stipulanti professionisti è tenuta a informarli che sono considerati tali e delle conseguenze giuridiche che ne derivano, segnatamente se le loro pretese non sono garantite da un patrimonio vincolato (obbligo d’informare). Gli stipulanti professionisti devono essere informati prima della conclusione del contratto. In caso di violazione dell’obbligo d’informare, l’articolo 3a LCA si applica per analogia.
In linea di massima, qualsiasi assicuratore diretto può presentare una richiesta di agevolazioni per tutti i rami assicurativi ai sensi dell’art. 30a LSA. Fa eccezione l’attività con stipulanti professionisti qualora da quest’ultima possano sorgere pretese derivanti da assicurazioni obbligatorie in favore di stipulanti non professionisti. Se assicura rischi in materia di previdenza professionale, l’impresa di assicurazione è inoltre tenuta a costituire in ogni caso un patrimonio vincolato.
Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, della LSA e dell’OS rivedute, le imprese di assicurazione non beneficiano automaticamente delle agevolazioni possibili nell’attività con stipulanti professionisti ai sensi dell’art. 30a LSA. Le imprese di assicurazione che intendono beneficiarne devono presentare alla FINMA un’apposita richiesta. In caso di esito positivo della valutazione della richiesta da parte dell’Autorità di vigilanza, le imprese possono essere esonerate dal rispetto di determinati requisiti di legge.
È possibile presentare una richiesta di agevolazioni ai sensi dell’art. 30a LSA solo per i nuovi contratti o per il trasferimento di clienti esistenti a (nuovi) contratti o modifiche dei contratti (cfr. art. 111c cpv. 2 OS). In tale contesto devono essere rispettati l’obbligo di chiarimento, di documentazione e d’informare. Lo stipulante deve fornire il suo esplicito consenso all’eventuale modifica contrattuale e soddisfare i requisiti di legge. I portafogli di assicurati in essere (senza modifiche apportate al contratto) e quelli in run-off sono esclusi dalle agevolazioni.
Inoltre, l’OS e l’OS-FINMA prevedono disposizioni particolari per la costituzione e la gestione dei portafogli (o parti di essi) che contengono contratti assicurativi con stipulanti professionisti.
Le prescrizioni della LSA e dell’OS concernenti l’organizzazione e la gestione dei rischi devono essere rispettate anche per l’attività con stipulanti professionisti. L’impresa di assicurazione deve disporre di un’organizzazione, di processi, di una gestione dei rischi e di meccanismi di controllo interni che le consentano di svolgere, gestire e monitorare l’attività con gli stipulanti professionisti in maniera adeguata al rischio.
In linea di principio, la FINMA controlla, con frequenza annuale o in relazione a eventi specifici, che siano rispettate le prescrizioni relative all’attività con stipulanti professionisti. A tal fine, raccoglie le informazioni necessarie; può altresì utilizzare i risultati dei controlli svolti da terzi incaricati.
Inoltre, per sorvegliare con maggiore efficacia il rispetto delle prescrizioni, la FINMA svolge verifiche approfondite su imprese di assicurazione selezionate.
Esponiamo qui di seguito le principali informazioni sulle attività con stipulanti professionisti.
L’impresa di assicurazione presenta alla FINMA una richiesta ai sensi dell’art. 30a cpv. 1 LSA, indicando per quali rami assicurativi e categorie di stipulanti professionisti viene fatta la richiesta. Inoltra anche una richiesta con i piani d’esercizio K (art. 4 cpv. 2 lett. k e art. 5 cpv. 1 LSA) ed eventualmente D (art. 4 cpv. 2 lett. d e art. 5 cpv. 2 LSA). Le riserve tecniche relative all’assicurazione di stipulanti professionisti oggetto di agevolazioni ai sensi dell’art. 30a LSA devono essere costituite e gestite separatamente. Se questo rende necessario adeguare il modulo per il piano d’esercizio D o del suo allegato tecnico, tali documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di agevolazioni. In caso contrario, occorre indicare il motivo per cui non è necessaria una modifica.
Un’impresa di assicurazione può svolgere affari sia con stipulanti professionisti che con stipulanti non professionisti. Tuttavia, le rispettive attività devono essere indicate separatamente, adottando opportune precauzioni per soddisfare in ogni momento i diversi requisiti di legge (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. k LSA). Questo principio si applica anche alle assicurazioni obbligatorie di cui all’art. 30a cpv. 4 LSA. I dati devono essere messi a disposizione della FINMA e della società di audit in qualsiasi momento esse ne facciano richiesta.
Le imprese di assicurazione non possono avvalersi di nessuna delle agevolazioni di cui all’art. 30a cpv. 1 LSA riguardanti stipulanti professionisti, nella misura in cui si tratti di assicurazioni obbligatorie da cui potrebbero sorgere diritti a favore di stipulanti non professionisti (art. 30a cpv. 4 LSA).
L’art. 30a cpv. 2 LSA non definisce quali persone siano considerate stipulanti professionisti, ma rimanda all’art. 98a cpv. 2 lett. b-g LCA senza menzionare gli istituti di previdenza e gli istituti di previdenza professionale (lett. a). I criteri per la classificazione di uno stipulante professionista ai sensi della LSA e della LCA non sono quindi del tutto concordanti.
Ai sensi dell’art. 30b e dell’art. 30c LSA, la legge stabilisce che gli stipulanti devono essere informati e il loro status deve essere chiarito «prima della conclusione del contratto». Pertanto, le agevolazioni di cui all’art. 30a cpv. 1 LSA sono in linea di principio concepite per nuovi affari. Tuttavia, è anche possibile stipulare nuovi contratti con i clienti preesistenti o offrire un nuovo contratto ai clienti che si qualificano come stipulanti professionisti. Nell’ambito del processo di offerta devono essere soddisfatti gli obblighi di informazione, accertamento e documentazione relativi agli stipulanti professionisti, in quanto, ai sensi dell’art. 111c cpv.2 OS, anche rinnovi o modifiche essenziali del contratto sono considerati come una conclusione del contratto ai sensi dell’art. 30b LSA.
L’impresa di assicurazione può tenere conto del fatto che i clienti si avvalgano di broker per determinati compiti in campo assicurativo, ad esempio chiarendo se i clienti dispongano di una gestione del rischio sufficiente. Ai sensi dell’art. 111c cpv. 1 OS, tali compiti possono essere affidati anche a una persona esterna. In questo caso, l’impresa di assicurazione deve verificare e documentare il ruolo di eventuali terzi o broker coinvolti, per garantire che l’assegnazione dei compiti avvenga correttamente e siano disponibili anche le competenze necessarie. La semplice constatazione che un broker è coinvolto non è sufficiente.
È quindi possibile che l’impresa di assicurazione si rivolga a terzi per adempiere agli obblighi di accertamento, documentazione e informazione. In tal caso però l’impresa di assicurazione rimane pienamente responsabile della loro corretta attuazione. Occorre poi verificare in che misura la delega di tali compiti costituisca un’esternalizzazione soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 lett. j e dell’art. 5 cpv. 2 LSA.
La FINMA si aspetta che l’impresa di assicurazione sia preparata a questa eventualità e possa facilmente apportare le modifiche necessarie per garantire l’adempimento dei requisiti di legge. L’impresa di assicurazione deve tenere conto di ciò nell’accordo contrattuale con il cliente. Dovrà quindi adottare le precauzioni operative necessarie, ad esempio, per trasferire il cliente in un portafoglio in cui egli benefici nuovamente dell’esistenza di un patrimonio vincolato. Se l’impresa si avvale delle agevolazioni in merito a stipulanti professionisti, dovrà garantire che il rispettivo portafoglio non includa contratti privi dei necessari requisiti (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. k LSA e art. 30a cpv. 3 e 4 LSA). In tale caso, al rinnovo di un contratto, l’attenzione si concentra sulla verifica dello status dello stipulante. Tuttavia, per garantire un monitoraggio adeguato, esistono anche altre opzioni complementari che possono essere implementate con un dispendio proporzionato. I contatti con i clienti, al di là della conclusione del contratto, possono fornire l’opportunità di un chiarimento, ad esempio nel caso in cui i loro stipulanti debbano comunque fornire periodicamente alcune informazioni sulla loro attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 111c cpv. 2 OS, ogni modifica essenziale del contratto è considerata equivalente alla conclusione di un contratto ai sensi dell’art. 30b LSA. In particolare, si tratta di adeguamenti relativi ai rischi assicurati, all’entità delle prestazioni o agli altri elementi di cui tenere conto ai sensi dell’art. 3 LCA, che sono componenti essenziali del contratto di assicurazione. Ogni modifica in questi ambiti è rilevante e comporta una (nuova) verifica dello status dello stipulante (cfr. art. 30b LSA).
Una captive presenta alla FINMA una domanda corredata dei piani d’esercizio K (art. 4 cpv. 2 lett. k e art. 5 cpv. 1 LSA) ed eventualmente D (art. 4 cpv. 2 lett. d e art. 5 cpv. 2 LSA) e indica per quali rami assicurativi sono richieste agevolazioni in materia di sorveglianza. Nel modulo per il piano d’esercizio K occorre esporre come l’attività di assicurazione diretta e riassicurazione interna al gruppo è distinta da un’eventuale attività con terzi di cui all’art. 30d cpv. 3 LSA e se dai contratti d’assicurazione conclusi possono sorgere pretese derivanti da assicurazioni obbligatorie in favore di stipulanti non professionisti conformemente all’art. 30d cpv. 4 LSA. Nel modulo per il piano d’esercizio D occorre esporre come sono costituite e gestite le riserve tecniche, incl. la segmentazione per l’assicurazione diretta interna al gruppo cui si applica l’art. 30d cpv. 1 LSA. Le agevolazioni ai sensi dell’art. 30d LSA sono applicabili solo dopo l’approvazione del piano d’esercizio K (ed eventualmente D). Gli obblighi di chiarimento, di documentazione e di informazione nei confronti dei clienti di cui agli artt. 30b e 30c LSA non si applicano all’assicurazione diretta e alla riassicurazione interna al gruppo.
Una società di riassicurazione non è tenuta a richiedere l’autorizzazione della FINMA per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla LSA, le quali sussistono già per legge. Un’impresa di riassicurazione che si limita a esercitare la riassicurazione (cfr. art. 35 cpv. 1 LSA) non è soggetta agli obblighi di cui agli artt. 30b e 30c LSA.
Un intermediario finanziario secondo la Legge sulle banche (LBCR) di cui all’art. 98a cpv. 2 lett. b LCA o un’impresa di assicurazione secondo la LSA di cui all’art. 98a cpv. 2 lett. c LCA è considerato stipulante professionista se si tratta di un istituto che dispone della corrispondente autorizzazione ai sensi delle relative leggi sui mercati finanziari ed è assoggettato alla FINMA. Ora, se un istituto è autorizzato a operare in una «sandbox» senza autorizzazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza, la FINMA non esercita la vigilanza su di esso. In questi casi, per qualificarsi come stipulanti professionisti, tali istituti devono avere una gestione professionale del rischio o soddisfare i criteri di dimensioni finanziarie previsti per gli stipulanti professionisti.
L’art. 90a cpv. 1 e 2 LSA prevede che un’impresa di assicurazione che intende beneficiare delle agevolazioni nell’attività con stipulanti professionisti debba comunicarlo alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della LSA. Si tratta di un termine ordinatorio. L’obiettivo è quello di chiarire rapidamente quali delle imprese assicurative che già operano desiderano avvalersi di queste agevolazioni. La FINMA continuerà ad accettare le richieste di agevolazioni relative all’attività con stipulanti professionisti anche dopo la scadenza di tale termine.