Attività con stipulanti professionisti: quadro normativo dal 1° gennaio 2024

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, della revisione della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) nonché dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS) le disposizioni per l’attività con stipulanti professionisti subiranno delle modifiche. I principali adeguamenti sono sintetizzati qui di seguito.

Le modifiche concernenti l’attività con stipulanti professionali ai sensi della LSA e dell’OS rivedute devono contribuire a fare sì che l’intensità della regolamentazione e della vigilanza sia maggiormente in linea con le esigenze di protezione di questi ultimi.

Nel loro caso si può presumere che essi siano in grado, per esempio, di valutare in autonomia la solvibilità e il rischio di controparte dell’impresa di assicurazione e che non necessitino della tutela legislativa sotto forma di patrimonio vincolato di cui all’art. 17 LSA. Le agevolazioni possibili che un’impresa di assicurazione può richiedere al riguardo sono sancite dall’art. 30a LSA e riguardano, tra l’altro, il fondo d’organizzazione, il piano di risanamento e il patrimonio vincolato. La Legge sul contratto di assicurazione (LCA) contiene un elenco delle persone che sono considerate stipulanti professionisti.

Diversi obblighi per le imprese di assicurazione

Le agevolazioni possibili comportano però diversi obblighi. Pertanto, l’impresa di assicurazione che usufruisce delle agevolazioni previste dalla LSA deve chiarire e documentare lo status degli stipulanti professionisti prima della conclusione del contratto (obbligo di chiarimento e di documentazione). D’altro canto, l’impresa che assicura stipulanti professionisti è tenuta a informarli che sono considerati tali e delle conseguenze giuridiche che ne derivano, segnatamente se le loro pretese non sono garantite da un patrimonio vincolato (obbligo d’informare). Gli stipulanti professionisti devono essere informati prima della conclusione del contratto. In caso di violazione dell’obbligo d’informare, l’articolo 3a LCA si applica per analogia.

Richiesta di agevolazioni ai sensi dell’art. 30a LSA

In linea di massima, qualsiasi assicuratore diretto può presentare una richiesta di agevolazioni per tutti i rami assicurativi ai sensi dell’art. 30a LSA. Fa eccezione l’attività con stipulanti professionisti qualora da quest’ultima possano sorgere pretese derivanti da assicurazioni obbligatorie in favore di stipulanti non professionisti. Se assicura rischi in materia di previdenza professionale, l’impresa di assicurazione è inoltre tenuta a costituire in ogni caso un patrimonio vincolato.

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, della LSA e dell’OS rivedute, le imprese di assicurazione non beneficiano automaticamente delle agevolazioni possibili nell’attività con stipulanti professionisti ai sensi dell’art. 30a LSA. Le imprese di assicurazione che intendono beneficiarne devono presentare alla FINMA un’apposita richiesta. In caso di esito positivo della valutazione della richiesta da parte dell’Autorità di vigilanza, le imprese possono essere esonerate dal rispetto di determinati requisiti di legge.

È possibile presentare una richiesta di agevolazioni ai sensi dell’art. 30a LSA solo per i nuovi contratti o per il trasferimento di clienti esistenti a (nuovi) contratti o modifiche dei contratti (cfr. art. 111c cpv. 2 OS). In tale contesto devono essere rispettati l’obbligo di chiarimento, di documentazione e d’informare. Lo stipulante deve fornire il suo esplicito consenso all’eventuale modifica contrattuale e soddisfare i requisiti di legge. I portafogli di assicurati in essere (senza modifiche apportate al contratto) e quelli in run-off sono esclusi dalle agevolazioni.

Inoltre, l’OS e l’OS-FINMA prevedono disposizioni particolari per la costituzione e la gestione dei portafogli (o parti di essi) che contengono contratti assicurativi con stipulanti professionisti.

Le prescrizioni della LSA e dell’OS concernenti l’organizzazione e la gestione dei rischi devono essere rispettate anche per l’attività con stipulanti professionisti. L’impresa di assicurazione deve disporre di un’organizzazione, di processi, di una gestione dei rischi e di meccanismi di controllo interni che le consentano di svolgere, gestire e monitorare l’attività con gli stipulanti professionisti in maniera adeguata al rischio.

Sorveglianza del rispetto delle prescrizioni relative all’attività con stipulanti professionisti

In linea di principio, la FINMA controlla, con frequenza annuale o in relazione a eventi specifici, che siano rispettate le prescrizioni relative all’attività con stipulanti professionisti. A tal fine, raccoglie le informazioni necessarie; può altresì utilizzare i risultati dei controlli svolti da terzi incaricati.

Inoltre, per sorvegliare con maggiore efficacia il rispetto delle prescrizioni, la FINMA svolge verifiche approfondite su imprese di assicurazione selezionate.

Informazioni sulle attività con stipulanti professionisti

Esponiamo qui di seguito le principali informazioni sulle attività con stipulanti professionisti.

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