Regime per i piccoli assicuratori e agevolazioni per assicuratori

Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2024 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS) rivedute, le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono beneficiare di agevolazioni, purché soddisfino determinati criteri. Le agevolazioni e le condizioni da soddisfare sono esposte qui di seguito.

Le delucidazioni che seguono riguardano i criteri e le agevolazioni per gli assicuratori diretti (AD) che rientrano nelle categorie di vigilanza 4 e 5 del regime per i piccoli assicuratori (RPA). Maggiori delucidazioni sui criteri e le agevolazioni per i riassicuratori (R) delle categorie di vigilanza 4 e 5 sono disponibili al seguente link.


Agevolazioni per riassicuratori

Requisiti per la partecipazione degli assicuratori diretti al regime per i piccoli assicuratori

Per poter partecipare al RPA, gli assicuratori diretti devono soddisfare alcune condizioni di cui all’art. 1c OS. Per quanto concerne gli indicatori, contano i seguenti criteri:

  • Il quoziente SST ha un valore medio triennale del 250%.
  • Il grado di copertura del patrimonio vincolato è di almeno 130% e la copertura è costituita esclusivamente da elementi patrimoniali ai sensi dell’art. 79 cpv. 2 OS.
  • Il capitale minimo secondo il diritto di vigilanza è costantemente coperto al 150%.
  • Al 31 dicembre non ci sono perdite di bilancio riportate da esercizi precedenti, né perdite riportate dall’esercizio in corso.

Inoltre, la pianificazione delle imprese è solida, la gestione d’affari lungimirante e irreprensibile, gli indicatori stabili.

Non devono essere in corso provvedimenti in materia di vigilanza né procedimenti nei confronti dell’impresa di assicurazione. Se un’impresa è in condizione di run-off, deve esistere un piano di liquidazione approvato.

Sono generalmente escluse dal RPA le succursali, le casse malati mantello e gli assicuratori diretti con controparti esclusivamente professionali con un’esenzione ai sensi dell’art. 30a cpv. 1 riv. LSA per ulteriori agevolazioni preesistenti.

Agevolazioni

È possibile rinunciare a indicazioni dettagliate nel rapporto sul Test svizzero di solvibilità (SST) sull’evoluzione del capitale sopportante i rischi, del capitale previsto e sugli effetti di scenari per un massimo di tre anni consecutivi, purché la situazione di rischio attuale dell’impresa sia sempre sufficientemente trasparente.


Vengono meno i seguenti rilevamenti periodici da parte della FINMA:

  • Corporate governance assessment
  • Sistema di controllo interno (SCI) self-assessment
  • Domande su rischi operativi

L’ambito di rendicontazione viene ridotto.

  • Public disclosure: il contenuto sarà ridotto conformemente alla Circolare FINMA 16/2 «Pubblicazione – assicurazioni (public disclosure)» riveduta.
  • Attività di audit: riduzione mirata della frequenza o dell’ampiezza, a seconda delle disposizioni prudenziali per i singoli ambiti di verifica.

Documentazione che gli assicuratori diretti devono inoltrare ogni anno alla FINMA

Gli assicuratori diretti sono tenuti a inoltrare alla FINMA ogni anno la conferma del rispetto dei principi di corporate governance e di gestione del rischio. Per farlo è necessario utilizzare il modulo fornito nella piattaforma di sondaggio e applicazione (EHP) entro e non oltre la fine di aprile, che si trova alla voce Submissions. 

Il file di pianificazione da utilizzare come allegato al rapporto ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) è disponibile qui di seguito e deve essere inoltrato tramite la Piattaforma di trasmissione entro la fine di febbraio.


Le domande possono essere trasmesse alla FINMA tramite l’indirizzo e-mail kvr-erv@finma.ch.

 

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