Le agevolazioni per i riassicuratori delle categorie di vigilanza 4 e 5 e le condizioni da soddisfare sono illustrate in questa pagina. Le agevolazioni per gli assicuratori diretti delle relative categorie di vigilanza sono esposte qui.
Per poter beneficiare delle agevolazioni, i riassicuratori devono soddisfare le condizioni di cui all’art. 1d OS:
Le imprese di riassicurazione interessate devono rispettare i principi di corporate governance e i requisiti normativi in materia di gestione del rischio, nonché quelli del sistema di controllo interno e di revisione interna.
Non devono essere in corso né provvedimenti né procedimenti in materia di vigilanza nei confronti dell’impresa di assicurazione. Se un’impresa è in condizione di run-off, deve esistere un piano di liquidazione approvato.
Nell rapporto sul Test svizzero di solvibilità (SST) è possibile rinunciare a fornire indicazioni dettagliate sull’evoluzione del capitale sopportante i rischi, del capitale previsto e degli effetti di scenari per un massimo di tre anni consecutivi, purché l’attuale situazione di rischio dell’impresa sia sempre sufficientemente trasparente.
Vengono meno i seguenti rilevamenti periodici da parte della FINMA:
L’ambito di rendicontazione viene ridotto.
A cadenza annuale i riassicuratori sono tenuti a inoltrare alla FINMA la conferma del rispetto dei principi di corporate governance e di gestione del rischio. Per farlo è necessario utilizzare il modulo fornito nella piattaforma di sondaggio e applicazione (EHP) entro e non oltre la fine di aprile, che si trova alla voce Submissions.
Le domande possono essere trasmesse alla FINMA tramite l’indirizzo e-mail kvr-erv@finma.ch.
Le informazioni sul Simposio per i piccoli assicuratori sono disponibili nel dossier sui piccoli assicuratori.
Dossier sui piccoli assicuratori