Agevolazioni per i riassicuratori

Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2024 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS) rivedute, le imprese di riassicurazione delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono beneficiare di agevolazioni, purché soddisfino determinati criteri.

Le agevolazioni per i riassicuratori delle categorie di vigilanza 4 e 5 e le condizioni da soddisfare sono illustrate in questa pagina. Le agevolazioni per gli assicuratori diretti delle relative categorie di vigilanza sono esposte qui.

Condizioni poste ai riassicuratori per beneficiare delle agevolazioni

Per poter beneficiare delle agevolazioni, i riassicuratori devono soddisfare le condizioni di cui all’art. 1d OS:

  • Le imprese di riassicurazione interessate devono rispettare i principi di corporate governance e i requisiti normativi in materia di gestione del rischio, nonché quelli del sistema di controllo interno e di revisione interna.

  • Non devono essere in corso né provvedimenti né procedimenti in materia di vigilanza nei confronti dell’impresa di assicurazione. Se un’impresa è in condizione di run-off, deve esistere un piano di liquidazione approvato.

Agevolazioni per i riassicuratori

Nell rapporto sul Test svizzero di solvibilità (SST) è possibile rinunciare a fornire indicazioni dettagliate sull’evoluzione del capitale sopportante i rischi, del capitale previsto e degli effetti di scenari per un massimo di tre anni consecutivi, purché l’attuale situazione di rischio dell’impresa sia sempre sufficientemente trasparente.


L’ambito di rendicontazione viene ridotto:

  • Public disclosure: riduzione del contenuto (Circolare FINMA 16/2 «Pubblicazione – assicurazioni (public disclosure)»).

  • Attività di audit: riduzione mirata della frequenza o dell’ampiezza, a seconda delle disposizioni prudenziali per i singoli ambiti di verifica.

  • Liquidità: elementi di reporting semplificati con raccolta dati tramite l'EHP (Circolare FINMA 25/3 «Liquidità - assicuratori», n. 85 e 86).  


Vengono meno i seguenti rilevamenti periodici da parte della FINMA:

  • Corporate governance assessment

  • Sistema di controllo interno (SCI) assessment

  • Domande su rischi operativi

  • Rendicontazione ORSA (dopo la revisione positiva; se selezionata nel modulo presentato)

  • Rendicontazione della liquidità (dopo una revisione positiva; se selezionata nel modulo inviato)

Inoltre, le società in questione sono esentate dai requisiti della Circolare FINMA 2026/1 «Rischi finanziari connessi a eventi naturali».

Documenti che i riassicuratori devono inoltrare ogni anno alla FINMA

A cadenza annuale i riassicuratori sono tenuti a inoltrare alla FINMA la conferma del rispetto dei principi di corporate governance e di gestione del rischio. Per farlo è necessario utilizzare il modulo fornito nella piattaforma di sondaggio e applicazione (EHP) entro e non oltre la fine di aprile, che si trova alla voce Submissions.

 

Le domande possono essere trasmesse alla FINMA tramite l’indirizzo e-mail kvr-erv@finma.ch.



​Le informazioni sul Simposio per i piccoli assicuratori sono disponibili nel dossier sui piccoli assicuratori.

Dossier sui piccoli assicuratori

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