La Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2024 delucida le aspettative della FINMA nei confronti delle imprese di assicurazione per quanto concerne la collaborazione con gli intermediari assicurativi. Tali aspettative sono differenti a seconda che l’attività di intermediazione sia vincolata o non vincolata.
Sotto il profilo giuridico, gli intermediari assicurativi vincolati sono subordinati alle imprese per le quali offrono o stipulano contratti di assicurazione. A tali imprese di assicurazione spetta l’obbligo di esercitare un controllo diretto, al fine di garantire il rispetto dei requisiti legali sanciti dalla LSA. Essi comprendono in particolare la buona reputazione e la garanzia dell’adempimento degli obblighi, ad esempio nell’ambito dell’informazione della clientela.
Nella Comunicazione sulla vigilanza 05/2024, la FINMA indica i punti da verificare, di cui deve essere garantita l’osservanza prima e durante la collaborazione con intermediari assicurativi vincolati.
Le imprese di assicurazione non possono collaborare con intermediari assicurativi non vincolati che non dispongono della registrazione necessaria (art. 44 cpv. 2 LSA). Ciò riguarda sia le persone giuridiche, le società di persone e le imprese individuali sia tutte le persone fisiche che svolgono l’attività di intermediazione da indipendente o in qualità di dipendenti, ma anche gli intermediari con cui l’impresa di assicurazione non ha nessun rapporto contrattuale diretto, bensì il rapporto corrispondente sussiste solo indirettamente tramite una catena di intermediari assicurativi non vincolati (sub-intermediazione).
L’impresa di assicurazione ha inoltre l’obbligo generale di adottare misure in caso di indizi di abuso, in particolare se è a conoscenza di ripetuti svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto.
A tale scopo devono essere raccolti gli indicatori rilevanti (p. es. andamento in materia di storno e di reclamo da parte degli assicurati interessati) che potrebbero indicare una sistematica consulenza scorretta da parte di un intermediario assicurativo non vincolato.
Inoltre, l’impresa di assicurazione deve garantire che i rischi operativi derivanti dalla collaborazione siano adeguatamente rilevati, limitati e controllati (art. 22 cpv. 1 LSA). Ciò riguarda in particolare anche lo scambio e l’accesso ai dati degli stipulanti.
La FINMA verifica regolarmente il rispetto degli obblighi di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione, fra l'altro nel quadro del rapporto annuale, e adotta misure se necessario.