Riserva di approvazione („supervisory privilege“)

Se è necessario per assicurare l’adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione, la pubblicazione o l’inoltro di atti concernenti la relazione di vigilanza all'estero (art. 42c cpv. 5 LFINMA).

La FINMA esercita in modo restrittivo il suo diritto di applicare una riserva di approvazione e solo in contesti in cui sussista un interesse prudenziale forte e preponderante. L’applicazione della riserva avviene dopo attenta valutazione del singolo caso. La FINMA circoscrive la riserva entro i limiti materiali e temporali strettamente necessari.

Ambito ed effetto

La riserva di approvazione si riferisce a informazioni e documenti non accessibili al pubblico oggetto d’interazione tra gli assoggettati alla vigilanza e la FINMA (cosiddetti „atti concernenti la relazione di vigilanza“). La riserva di approvazione comporta il divieto per gli assoggettati alla vigilanza di divulgare, in prima persona o attraverso terzi (divieto di elusione), le informazioni summenzionate senza previo accordo della FINMA.


La riserva di approvazione comprende pertanto sia l’inoltro di informazioni a terzi all’estero che qualsiasi tipo di pubblicazione in Svizzera e all’estero.

Approvazione della trasmissione

L’inoltro, la trasmissione o la pubblicazione delle informazioni sottoposte a riserva necessitano previamente dell’accordo della FINMA. L'approvazione deve essere richiesta in forma scritta all’interlocutore della FINMA competente della vigilanza sull’assoggettato in questione. Nella domanda l’assoggettato alla vigilanza deve indicare quali informazioni concrete si intendono divulgare, a chi e per quale motivo. Questi dati servono alla FINMA per valutare nel singolo caso se sussiste o meno un interesse prudenziale preponderante.

Backgroundimage