Al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario, le banche e i commercianti di valori mobiliari devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i relativi rischi. L’ordinanza si applica alle banche e ai commercianti di valori mobiliari.
L’Ordinanza sulla liquidità disciplina le esigenze qualitative e quantitative in materia di liquidità applicabili alle banche.
L’Ordinanza sull’insolvenza bancaria concretizza la procedura di risanamento e di fallimento sancita dalla Legge sulle banche e si applica a banche, commercianti di valori mobiliari e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie.
L'ordinanza FINMA sui conti disciplina segnatamente l’allestimento delle chiusure contabili e la pubblicazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie.