Le delucidazioni che seguono riguardano i criteri e le agevolazioni per gli assicuratori diretti (AD) che rientrano nelle categorie di vigilanza 4 e 5 del regime per i piccoli assicuratori (RPA). Maggiori delucidazioni sui criteri e le agevolazioni per i riassicuratori (R) delle categorie di vigilanza 4 e 5 sono disponibili al seguente link.
Agevolazioni per riassicuratori
Per poter partecipare al RPA, gli assicuratori diretti devono soddisfare alcune condizioni di cui all’art. 1c OS. Per quanto concerne gli indicatori, contano i seguenti criteri:
Il quoziente SST ha un valore medio triennale del 250%.
Il grado di copertura del patrimonio vincolato è di almeno 130% e la copertura è costituita esclusivamente da elementi patrimoniali ai sensi dell’art. 79 cpv. 2 OS.
Il capitale minimo secondo il diritto di vigilanza è costantemente coperto al 150%.
Al 31 dicembre non ci sono perdite di bilancio riportate da esercizi precedenti, né perdite riportate dall’esercizio in corso.
Inoltre, la pianificazione delle imprese è solida, la gestione d’affari lungimirante e irreprensibile, gli indicatori stabili.
Non devono essere in corso provvedimenti in materia di vigilanza né procedimenti nei confronti dell’impresa di assicurazione. Se un’impresa è in condizione di run-off, deve esistere un piano di liquidazione approvato.
Sono generalmente escluse dal RPA le succursali, le casse malati mantello e gli assicuratori diretti con controparti esclusivamente professionali con un’esenzione ai sensi dell’art. 30a o 30d cpv. 1 LSA per ulteriori agevolazioni preesistenti.
Nell rapporto sul Test svizzero di solvibilità (SST) è possibile rinunciare a fornire indicazioni dettagliate sull’evoluzione del capitale sopportante i rischi, del capitale previsto e degli effetti di scenari per un massimo di tre anni consecutivi, purché l’attuale situazione di rischio dell’impresa sia sempre sufficientemente trasparente.
L’ambito di rendicontazione viene ridotto:
Public disclosure: riduzione del contenuto (Circolare FINMA 16/2 «Pubblicazione – assicurazioni (public disclosure)»).
Attività di audit: riduzione mirata della frequenza o dell’ampiezza, a seconda delle disposizioni prudenziali per i singoli ambiti di verifica.
Liquidità: elementi di reporting semplificati con raccolta dati tramite l'EHP (Circolare FINMA 25/3 «Liquidità - assicuratori», n. 85 e 86).
Vengono meno i seguenti rilevamenti periodici da parte della FINMA:
Inoltre, le società in questione sono esentate dai requisiti della Circolare FINMA 2026/1 «Rischi finanziari connessi a eventi naturali».
Gli assicuratori diretti sono tenuti a inoltrare alla FINMA ogni anno la conferma del rispetto dei principi di corporate governance e di gestione del rischio. Per farlo è necessario utilizzare il modulo fornito nella piattaforma di sondaggio e applicazione (EHP) entro e non oltre la fine di aprile, che si trova alla voce Submissions.
Le domande possono essere trasmesse alla FINMA tramite l’indirizzo e-mail kvr-erv@finma.ch.
Le informazioni sul Simposio per i piccoli assicuratori sono disponibili nel dossier sui piccoli assicuratori.
Dossier sui piccoli assicuratori