I danni causati dagli elementi naturali sono sinistri provocati dall’azione di forze naturali. In ragione del ruolo fondamentale svolto sul piano macroeconomico e socio-politico, in Svizzera dal 1° gennaio 1993 l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali è oggetto di una regolamentazione speciale fondata sul principio di solidarietà nazionale.
Ai sensi dell’art. 33 LSA (RS 961.01), la copertura dei danni causati dagli elementi naturali deve necessariamente essere inclusa nell’assicurazione contro gli incendi. L’entità della copertura e le tariffe dei premi sono uniformi e vincolanti per tutti gli assicuratori privati. La relativa ordinanza (Ordinanza sulla sorveglianza [OS, RS 961.011]) precisa altresì quali siano, in tal senso, i danni causati dagli elementi naturali da inserire nell’assicurazione contro gli incendi (danni causati dagli elementi naturali secondo l’OS: DN-OS).
I danni causati dagli elementi naturali disciplinati per legge dall’OS non possono essere assicurati in base al principio di libera concorrenza sul mercato. Agli assicuratori è concesso un certo margine di libertà imprenditoriale solo per gli oggetti e i rischi che non rientrano nell’ambito di questa regolamentazione (danni causati dagli elementi naturali-speciale: DN-speciale).
Dall’entrata in vigore delle disposizioni di legge sull’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono state elaborate diverse versioni interpretative. I documenti disponibili in questa pagina s’iscrivono nell’ottica di un’interpretazione univoca. Servono a garantire la trasparenza e la certezza del diritto e all’occorrenza vengono aggiornati.