Le disposizioni per le attività di investimento delle imprese di assicurazione sussistono anche dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore delle revisioni della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS). Esse hanno lo scopo di garantire che le attività di investimento siano in linea soprattutto con la capacità di sopportare i rischi, con la solvibilità e con l’attività delle imprese di assicurazione. Le prescrizioni d’investimento vigenti fino al 31 dicembre 2023 sono disponibili qui.
Le imprese di assicurazione sono tenute per legge a garantire mediante il patrimonio vincolato le pretese derivanti dai contratti assicurativi, nella misura in cui esse non ne siano esenti ai sensi della LSA (art. 30a LSA o art. 35 LSA). In caso di fallimento dell’impresa di assicurazione, le pretese delle persone assicurate sono soddisfatte da questo sostrato di responsabilità in via prioritaria rispetto a quelle di tutti gli altri creditori.
Nelle loro attività di investimento, tutte le imprese di assicurazione devono attenersi a determinate disposizioni. Si tratta di norme stabilite nell’OS , che scaturiscono dal principio della prudenza imprenditoriale. Ad esempio, è necessario garantire che le imprese di assicurazione investano esclusivamente in valori e strumenti patrimoniali di cui sono in grado di valutare, monitorare, gestire i rischi in misura sufficiente e integrarli nel loro rapporto.
L’OS comprende anche disposizioni specifiche concernenti l’investimento del patrimonio vincolato nonché la sua costituzione e custodia. La sicurezza, la liquidità e la disponibilità dei valori patrimoniali rivestono un ruolo particolare nel momento in cui devono essere garantite le pretese derivanti da contratti assicurativi. Per questo motivo, quando parti del patrimonio vincolato sono allocate in classi d’investimento più complesse e rischiose è necessaria la preventiva autorizzazione della FINMA.
In linea di principio, la FINMA controlla, con frequenza annuale o in relazione a eventi specifici, che siano rispettate le prescrizioni d’investimento, in particolare per quanto riguarda il patrimonio vincolato. A tal fine, raccoglie le informazioni necessarie; inoltre, può utilizzare i risultati dei controlli svolti da terzi incaricati.
Inoltre, per sorvegliare con maggiore efficacia il rispetto delle prescrizioni, la FINMA svolge verifiche approfondite presso determinate imprese di assicurazione.
Qui di seguito Vi informiamo sulle prescrizioni in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e sul patrimonio vincolato in relazione alla LSA e dell’OS rivedute, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2024.
In linea di principio, per questi casi è necessario presentare una richiesta. Tuttavia, occorre rispettare le disposizioni transitorie di cui all’art. 216c cpv. 3 e 4 OS, in particolare per gli elementi che sono stati attribuiti al patrimonio vincolato prima dell’entrata in vigore. Ai sensi dell’art. 216c cpv. 3 OS, essi possono continuare a essere attribuiti al patrimonio vincolato durante il periodo transitorio di 3 anni dall’entrata in vigore dell’OS (ai sensi delle norme di diritto amministrativo relative al calcolo dei termini, il periodo transitorio terminerà alla mezzanotte di lunedì 4 gennaio 2027).
Per quanto concerne l’attribuzione al patrimonio vincolato di elementi patrimoniali finora ammessi che non figurano nell’elenco standard, durante il termine transitorio si applica quanto segue.
Se prima dell’entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2024, dell’OS riveduta l’impresa di assicurazione aveva già investito in elementi patrimoniali di questo tipo e li aveva anche attribuiti al patrimonio vincolato, durante il periodo transitorio essi possono essere attribuiti al patrimonio vincolato in misura analoga e senza apposita richiesta. Ad esempio, i reinvestimenti in elementi che non sono contenuti nell’elenco standard, attuati in misura analoga e attribuiti al patrimonio vincolato, durante il periodo transitorio non necessitano di una richiesta alla FINMA. Tuttavia, la responsabilità di presentare per tempo, prima della fine del periodo transitorio, una richiesta di elenco proprio secondo l’art. 79 cpv. 1 OS resta in capo all’impresa di assicurazione.
È necessaria una richiesta ai sensi dell’art. 216c cpv. 3 lett. c OS prima dell’attribuzione, se l’attribuzione di elementi patrimoniali estranei all’elenco standard in cui l’impresa di assicurazione aveva già investito precedentemente all’entrata in vigore dell’OS riveduta non avviene in misura analoga, bensì con un’esposizione sostanzialmente più elevata. Lo stesso vale per allocazioni in elementi al di fuori dall’elenco standard che l’impresa di assicurazione ha attuato prima dell’entrata in vigore dell’OS riveduta, ma non ha attribuito al patrimonio vincolato. Per la nuova attribuzione di questi elementi al patrimonio vincolato è necessaria una richiesta ai sensi dell’art. 216c cpv. 3 lett. c OS.
Una volta entrata in vigore la revisione dell’OS, se l’impresa di assicurazione intende investire in elementi patrimoniali non compresi nell’elenco standard e in cui non ha precedentemente investito, l’attribuzione di tali elementi patrimoniali al patrimonio vincolato richiederà anch’essa una richiesta ai sensi dell’art. 216c cpv. 3 lett. c OS.
Si noti che la disposizione transitoria di cui all’art. 216c cpv. 3 OS riguarda solo gli elementi patrimoniali finora ammessi. Successivamente all’entrata in vigore dell’OS riveduta, non sarà ammesso attribuire al patrimonio vincolato altri elementi patrimoniali senza preventiva approvazione da parte della FINMA.
Le imprese di assicurazione devono investire i loro elementi patrimoniali conformemente al principio della prudenza imprenditoriale osservando i requisiti di cui all’art. 69a OS. L’adempimento di tali requisiti deve essere garantito anche se la gestione patrimoniale viene esternalizzata. In questo caso occorre adottare consone misure per la sorveglianza delle esternalizzazioni, che consentano di verificare il rispetto dell’art. 69a OS. L’impresa di assicurazione rimane responsabile del rispetto dell’art. 69a OS anche in caso di esternalizzazione della gestione patrimoniale.
Gli elementi patrimoniali di cui all’art. 79 cpv. 2 OS possono essere attribuiti al patrimonio vincolato anche se l’impresa di assicurazione non dispone di un elenco approvato. Se devono essere attribuiti al patrimonio vincolato elementi patrimoniali non indicati all’art. 79 cpv. 2 OS, è necessario richiedere l’approvazione di un elenco stilato dall’impresa di assicurazione secondo l’art. 79 cpv. 1 OS. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’art. 216c OS (cfr. anche quanto precede).
L’OS riveduta e quindi le nuove disposizioni sul patrimonio vincolato sono in vigore dal 1° gennaio 2024. La Circolare FINMA 16/5 «Direttive d’investimento – assicuratori» del 3 dicembre 2015 (Circ. FINMA 16/5) è stata abrogata con l'entrata in vigore dell’OS-FINMA il 1° settembre 2024.
Secondo la FINMA, con la revisione dell’OS la convenzione complementare FINMA che finora doveva essere stipulata soddisfa in larga misura, ma non completamente, i requisiti per la custodia presso un depositario e i rapporti di conto e deposito. La FINMA ritiene che siano necessarie nuove disposizioni soprattutto per quanto riguarda la responsabilità e il gravame per gli elementi del patrimonio vincolato (cfr. le seguenti domande sulle aspettative in merito alla responsabilità adeguata e al divieto di gravame).
La FINMA si attende che vengano esaminate e, se necessario, modificate le basi contrattuali in caso di custodia presso un depositario e di rapporti di custodia e deposito, in modo da garantire senza eccezioni la responsabilità adeguata e il rispetto del divieto di gravame per gli elementi del patrimonio vincolato. La FINMA richiede l’adeguamento delle basi contrattuali, che le imprese di assicurazione devono presentare di conseguenza (art. 87 cpv. 1 OS).
Per quanto riguarda la responsabilità, la FINMA ritiene che in generale sussiste una responsabilità adeguata ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 lett. a OS se nel pertinente rapporto contrattuale essa è disciplinata secondo le linee guida esposte qui di seguito.
Il modulo di richiesta sarà disponibile dal 1° gennaio 2026 sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP). Nella domanda occorre indicare informazioni dettagliate sulle quote riassicurate delle riserve tecniche (p. es. base contrattuale e valore computabile) e le conferme di rispetto dei requisiti relativi alle quote riassicurate.
Le quote riassicurate delle riserve tecniche richieste per la costituzione del patrimonio vincolato possono continuare a essere elencate in un file Excel separato. Non occorre riportare i riassicuratori o le quote riassicurate già autorizzati. Il file Excel è caricato come allegato nell’EHP e inoltrato tramite tale piattaforma congiuntamente al modulo di richiesta.
In caso di approvazione della domanda, la FINMA comunica per iscritto l’ammissione delle quote riassicurate delle riserve tecniche alla costituzione del patrimonio vincolato.
La costituzione del patrimonio vincolato con quote riassicurate delle riserve tecniche nell’assicurazione contro i danni richiede la presentazione di una domanda all’attenzione della FINMA (art. 68 cpv. 2 OS). L’ammissione da parte della FINMA si riferisce alle singole quote riassicurate delle riserve tecniche, purché soddisfino i requisiti generali (cfr. più avanti), in particolare le limitazioni di cui all’art. 83 cpv. 3 OS.
La FINMA si attende che venga presentata una domanda secondo l’art. 68 cpv. 2 OS nei seguenti casi:
La domanda può essere inoltrata alla FINMA non appena sussistono le corrispondenti basi contrattuali. Per quanto riguarda la solvibilità, la domanda deve essere presentata immediatamente dopo che si verifica la modifica.
Su domanda, la FINMA può ammettere totalmente o parzialmente le quote riassicurate delle riserve tecniche alla costituzione del patrimonio vincolato (art. 68 cpv. 2 OS). Finora l’ammissione da parte della FINMA avveniva in conformità ai requisiti sanciti dalla vCirc.-FINMA 16/5 (nm. 160 segg.). Nell’ambito della revisione dell’OS-FINMA, la vCirc.-FINMA 16/5 è stata abrogata. Pertanto, dal 1° gennaio 2026 nell’ammissione delle quote riassicurate delle riserve tecniche alla costituzione del patrimonio vincolato la FINMA si orienta alle disposizioni generali concernenti il patrimonio vincolato secondo l’art. 70 segg. OS.
Con l’ammissione delle quote riassicurate delle riserve tecniche alla costituzione del patrimonio vincolato, tali quote costituiscono una componente del patrimonio vincolato e sono integrate con gli altri valori nella composizione del patrimonio vincolato. In tal modo, insieme agli altri valori devono preservare la funzione del patrimonio vincolato prescritta dalla legge e quindi garantire il loro valore intrinseco. Ciò riflette anche l'approccio della FINMA alla vigilanza basata sulla tutela dei clienti. A tale riguardo, per le quote riassicurate ammesse alla costituzione del patrimonio vincolato è consono e opportuno tenere conto delle disposizioni relative ai valori del patrimonio vincolato.
Le quote riassicurate delle riserve tecniche presso riassicuratori già approvati possono in un primo tempo continuare a essere utilizzate per la costituzione del patrimonio vincolato nel quadro delle disposizioni secondo la vCirc.-FINMA 16/5, nm. 160 segg., ossia anche dopo l’abrogazione della
vCirc.-FINMA 16/5.
In caso di modifica dei rapporti di riassicurazione con riassicuratori già approvati, la FINMA si attende tuttavia che venga presentata una nuova domanda secondo l’art. 68 cpv. 2 OS a partire dal 1° gennaio 2026, segnatamente nei seguenti casi:
Nella valutazione della domanda, la FINMA si orienta alle disposizioni generali per il patrimonio vincolato secondo l’art. 70 segg. OS (cfr. anche quanto precede).
La FINMA si attende che le imprese di assicurazione verifichino i loro rapporti di riassicurazione ammessi nel patrimonio vincolato in riferimento ai summenzionati requisiti e, se necessario, che apportino i corrispondenti adeguamenti o le presentino nuove domande secondo l’art. 68 cpv. 2 OS, nonché che le comunichino in che modo e in quale lasso di tempo le nuove disposizioni vengono attuate.
Al posto dei moduli G, nel quadro del regolare rapporto sull’attività di investimento viene utilizzato un nuovo modulo di raccolta dati, che è stato testato sul campo. Questo modulo di raccolta dati è parte integrante del rapporto prudenziale annuale.
La versione definitiva del modulo di raccolta dati e le relative specifiche saranno pubblicate sia su questo sito internet a scopo informativo, sia nell’ambito del regolare rapporto sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) nel quarto trimestre del 2024.
Il modulo di raccolta dati e le specifiche dei dati testati sul campo devono essere perfezionati; inoltre, è necessario apportare piccole modifiche. Una volta apportate le modifiche, i documenti saranno resi disponibili su questa pagina a scopo informativo.