Attività di investimento delle imprese di assicurazione – condizioni quadro

Le disposizioni relative alle attività di investimento delle imprese di assicurazione hanno cambiato il 1° gennaio 2024 con l’entrata in vigore delle revisioni della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e dell’Ordinanza sulla sorveglianza. Le modifiche sono riassunte qui di seguito.

Le disposizioni per le attività di investimento delle imprese di assicurazione sussistono anche dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore delle revisioni della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS). Esse hanno lo scopo di garantire che le attività di investimento siano in linea soprattutto con la capacità di sopportare i rischi, con la solvibilità e con l’attività delle imprese di assicurazione. Le prescrizioni d’investimento vigenti fino al 31 dicembre 2023 sono disponibili qui.

Le imprese di assicurazione sono tenute per legge a garantire mediante il patrimonio vincolato le pretese derivanti dai contratti assicurativi, nella misura in cui esse non ne siano esenti ai sensi della LSA (art. 30a LSA o art. 35 LSA). In caso di fallimento dell’impresa di assicurazione, le pretese delle persone assicurate sono soddisfatte da questo sostrato di responsabilità in via prioritaria rispetto a quelle di tutti gli altri creditori.

Prescrizioni d’investimento

Nelle loro attività di investimento, tutte le imprese di assicurazione devono attenersi a determinate disposizioni. Si tratta di norme stabilite nell’OS , che scaturiscono dal principio della prudenza imprenditoriale. Ad esempio, è necessario garantire che le imprese di assicurazione investano esclusivamente in valori e strumenti patrimoniali di cui sono in grado di valutare, monitorare, gestire i rischi in misura sufficiente e integrarli nel loro rapporto.

L’OS comprende anche disposizioni specifiche concernenti l’investimento del patrimonio vincolato nonché la sua costituzione e custodia. La sicurezza, la liquidità e la disponibilità dei valori patrimoniali rivestono un ruolo particolare nel momento in cui devono essere garantite le pretese derivanti da contratti assicurativi. Per questo motivo, quando parti del patrimonio vincolato sono allocate in classi d’investimento più complesse e rischiose è necessaria la preventiva autorizzazione della FINMA.

Sorveglianza del rispetto delle prescrizioni d’investimento

In linea di principio, la FINMA controlla, con frequenza annuale o in relazione a eventi specifici, che siano rispettate le prescrizioni d’investimento, in particolare per quanto riguarda il patrimonio vincolato. A tal fine, raccoglie le informazioni necessarie; inoltre, può utilizzare i risultati dei controlli svolti da terzi incaricati.

Inoltre, per sorvegliare con maggiore efficacia il rispetto delle prescrizioni, la FINMA svolge verifiche approfondite presso determinate imprese di assicurazione.

Informazioni sull’attività d’investimento e sul patrimonio vincolato ai sensi della LSA e dell’OS rivedute

Qui di seguito Vi informiamo sulle prescrizioni in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e sul patrimonio vincolato in relazione alla LSA e dell’OS rivedute, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2024.

Elementi idonei

Custodia presso und depositario e rapporti di conto e deposito

Quote riassicurate per la costituzione del patrimonio vincolato nell’assicurazione contro i danni (art. 68 cpv. 2 os)

Basi concettuali

Veröffentlichung Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen

Ultima modifica: 02.12.2024 Dimensioni: 0.89  MB
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