Le disposizioni per le attività di investimento delle imprese di assicurazione sussistono anche dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore delle revisioni della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS). Esse hanno lo scopo di garantire che le attività di investimento siano in linea soprattutto con la capacità di sopportare i rischi, con la solvibilità e con l’attività delle imprese di assicurazione. Le prescrizioni d’investimento vigenti fino al 31 dicembre 2023 sono disponibili qui.
Le imprese di assicurazione sono tenute per legge a garantire mediante il patrimonio vincolato le pretese derivanti dai contratti assicurativi, nella misura in cui esse non ne siano esenti ai sensi della LSA (art. 30a LSA o art. 35 LSA). In caso di fallimento dell’impresa di assicurazione, le pretese delle persone assicurate sono soddisfatte da questo sostrato di responsabilità in via prioritaria rispetto a quelle di tutti gli altri creditori.
Nelle loro attività di investimento, tutte le imprese di assicurazione devono attenersi a determinate disposizioni. Si tratta di norme stabilite nell’OS , che scaturiscono dal principio della prudenza imprenditoriale. Ad esempio, è necessario garantire che le imprese di assicurazione investano esclusivamente in valori e strumenti patrimoniali di cui sono in grado di valutare, monitorare, gestire i rischi in misura sufficiente e integrarli nel loro rapporto.
L’OS comprende anche disposizioni specifiche concernenti l’investimento del patrimonio vincolato nonché la sua costituzione e custodia. La sicurezza, la liquidità e la disponibilità dei valori patrimoniali rivestono un ruolo particolare nel momento in cui devono essere garantite le pretese derivanti da contratti assicurativi. Per questo motivo, quando parti del patrimonio vincolato sono allocate in classi d’investimento più complesse e rischiose è necessaria la preventiva autorizzazione della FINMA.
In linea di principio, la FINMA controlla, con frequenza annuale o in relazione a eventi specifici, che siano rispettate le prescrizioni d’investimento, in particolare per quanto riguarda il patrimonio vincolato. A tal fine, raccoglie le informazioni necessarie; inoltre, può utilizzare i risultati dei controlli svolti da terzi incaricati.
Inoltre, per sorvegliare con maggiore efficacia il rispetto delle prescrizioni, la FINMA svolge verifiche approfondite presso determinate imprese di assicurazione.
Qui di seguito Vi informiamo sulle prescrizioni in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e sul patrimonio vincolato previste dalla LSA e dall’OS rivedute.
In linea di principio, per questi casi in futuro sarà necessario presentare una richiesta. Tuttavia occorre rispettare le disposizioni transitorie di cui all’art. 216c cpv. 3 e 4 OS riveduta, in particolare per elementi che sono stati attribuiti al patrimonio vincolato prima dell’entrata in vigore. Ai sensi dell’art. 216c cpv. 3 OS riveduta, essi possono continuare a essere attribuiti al patrimonio vincolato durante il periodo transitorio di 3 anni dall’entrata in vigore dell’OS riveduta (ai sensi delle norme di diritto amministrativo relative al calcolo dei termini, il periodo transitorio terminerà alla mezzanotte di lunedì 4 gennaio 2027).
Per quanto concerne l’attribuzione al patrimonio vincolato di elementi patrimoniali finora ammessi che non figurano nell’elenco standard, dopo l’entrata in vigore dell’OS riveduta e durante il periodo transitorio varrà quanto esposto qui di seguito.
Se prima dell’entrata in vigore dell’OS riveduta l’impresa di assicurazione aveva già investito in elementi patrimoniali di questo tipo e li aveva anche attribuiti al patrimonio vincolato, durante il periodo transitorio essi possono essere attribuiti al patrimonio vincolato in misura analoga e senza apposita richiesta. Ad esempio, i reinvestimenti in elementi che non sono contenuti nell’elenco standard, attuati in misura analoga e attribuiti al patrimonio vincolato, durante il periodo transitorio non necessitano di una richiesta alla FINMA. Tuttavia, la responsabilità di presentare per tempo, prima della fine del periodo transitorio, una richiesta di elenco proprio secondo l’art. 79 cpv. 1 OS riveduta resta in capo all’impresa di assicurazione.
È necessaria una richiesta ai sensi dell’art. 216c cpv. 3 lett. c OS riveduta prima dell’attribuzione, se l’attribuzione di elementi patrimoniali estranei all’elenco standard in cui l’impresa di assicurazione aveva già investito precedentemente all’entrata in vigore della revisione dell’OS non avviene in misura analoga, bensì con un’esposizione sostanzialmente più elevata. Lo stesso vale per allocazioni in elementi al di fuori dall’elenco standard che l’impresa di assicurazione ha attuato prima dell’entrata in vigore dell’OS riveduta, ma non ha attribuito al patrimonio vincolato. Per la nuova attribuzione di questi elementi al patrimonio vincolato è necessaria una richiesta ai sensi dell’art. 216c cpv. 3 lett. c OS riveduta.
Una volta entrata in vigore la revisione dell’OS, se l’impresa di assicurazione intende investire in elementi patrimoniali non compresi nell’elenco standard e in cui non ha precedentemente investito, l’attribuzione di tali elementi patrimoniali al patrimonio vincolato richiederà anch’essa una richiesta ai sensi dell’art. 216c cpv. 3 lett. c OS riveduta.
Si noti che la disposizione transitoria di cui all’art. 216c cpv. 3 OS riv. riguarda solo gli elementi patrimoniali finora ammessi. Successivamente all’entrata in vigore dell’OS riveduta, non sarà ammesso attribuire al patrimonio vincolato altri elementi patrimoniali senza preventiva approvazione da parte della FINMA.
Secondo la FINMA, con la revisione dell’OS la convenzione complementare FINMA che finora doveva essere stipulata soddisfa in larga misura, ma non completamente, i requisiti per la custodia presso un depositario e i rapporti di conto e deposito. La FINMA ritiene che siano necessarie nuove disposizioni soprattutto per quanto riguarda la responsabilità e il gravame per gli elementi del patrimonio vincolato (cfr. le seguenti osservazioni sulle aspettative circa la responsabilità adeguata e il divieto di gravame).
La FINMA si aspetta che vengano esaminate e, se necessario, modificate le basi contrattuali in caso di custodia presso un depositario e di rapporti di custodia e deposito, in modo da garantire senza eccezioni la responsabilità adeguata e il rispetto del divieto di gravame per gli elementi del patrimonio vincolato.
Per quanto riguarda la responsabilità, la FINMA ritiene che in generale una responsabilità adeguata ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 lett. a OS riveduta sussista se nel pertinente rapporto contrattuale essa è disciplinata secondo le linee guida esposte qui di seguito.
Il rapporto contrattuale in questione non prevede alcun accordo per ridurre (o quantomeno ridurre significativamente) la responsabilità in relazione alla custodia degli elementi del patrimonio vincolato.
Il rapporto contrattuale in questione contempla almeno una responsabilità come quella prevista dalle disposizioni di legge per gli elementi patrimoniali attribuiti al patrimonio vincolato (ad esempio, disposizioni rilevanti in materia di responsabilità previste dalla legge sui titoli contabili nel caso di titolo contabili).
In caso di subcustodia, ovvero di ulteriore custodia autorizzata, una responsabilità adeguata comprende la responsabilità per la debita diligenza nello scegliere e nell’istruire l’ente di subcustodia, come pure il controllo del costante rispetto dei criteri di selezione. Questo standard di responsabilità deve essere garantito almeno nel rapporto tra il primo custode e il primo subcustode, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ente di subcustodia nazionale o estero.